sabato 2 febbraio 2013

1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità

Fonte: Commissione per le Adozioni Internazionali






1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)
SOGGETTI: coppia
Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto Tribunali per i minorenni )
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richieta)

  1. Certificato di nascita dei richiedenti;
  2. Stato di famiglia;
  3. Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
  4. Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
  5. Certificato rilasciato dal medico curante;
  6. Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
  7. Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  8. Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:

  • le coppie coniugate;
  • sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
  • non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
  • con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
  • in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

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